Art. 527. (Lavoratori portuali avventizi) Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150. Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.