(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 527)
                              Art. 527. 
                   (Lavoratori portuali avventizi) 

 
  Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il
ruolo  di  questi  ultimi  continua  ad  esistere  fino  a  quando  i
lavoratori in esso  iscritti  non  siano  stati  tutti  cancellati  o
trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150. 
  Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite  dal  capo
del compartimento.