Art. 352. (Art. 78 del Testo Unico) GENERALITA' Per le sostanze esplosive di cui alle classi I-a, I-b, I-c dell'art 355 resta salvo quanto disposto dall'art 83 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero che trasportino merci pericolose si applicano le disposizioni delle convenzioni internazionali. Per i veicoli cisterna, per le cisterne amovibili e per i container-cisterna che, ai sensi del presente Regolamento, siano soggetti a prove di pressione idraulica o di tenuta stagna, e ammesso, a condizione di reciprocita', il riempimento in Italia ai fini della riesportazione, purche' i recipienti soddisfino alle disposizioni del Regolamento stesso o alle Convenzioni internazionali ovvero alle disposizioni del paese d'origine sempreche' queste siano non meno restrittive di quelle del presente Regolamento, e le prove subite risultino in maniera chiara dalle punzonature e iscrizioni riportate sui serbatoi, o dai certificati di approvazione che li accompagnino. Qualora le pressioni o i gradi di riempimento ammessi nel paese d'origine siano inferiori a quelli ammessi dal presente Regolamento e da altre disposizioni, dovranno essere osservate per il riempimento le prescrizioni del paese di origine. Il riempimento non deve essere effettuato qualora il trasporto non possa essere compiuto entro i termini di scadenza della revisione di ciascun serbatoio, quali risultano dalle punzonature e iscrizioni o dai certificati di approvazione suddetti.