(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 353)
                 Art. 353. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     DEFINIZIONI MEZZI TRASPORTO 

 
  Al fini del presente Regolamento: 
    a) s'intende: 
      - per "unita' di trasporto"  ogni  autoveicolo  o  motoveicolo,
nonche' il complesso costituito da un autoveicolo e dal rimorchio che
gli e' agganciato (autotreno o autoarticolato): 
        - per "veicolo coperto" ogni veicolo la  cui  carrozzeria  e'
costituita da un cassone permanente che possa essere chiuso. 
      - per "veicolo scoperto" ogni veicolo il cui pianale e' nudo  o
munito soltanto di sponde laterali e di sponda posteriore; 
      - per "veicolo tendonato", ogni veicolo scoperto munito  di  un
tendone per proteggere la merce caricata; 
    b) s'intende: 
      - per "container" un mezzo di  trasporto  (cassa,  cisterna  ed
altro recipiente analogo): 
        avente un carattere permanente  e  pertanto  sufficientemente
resistente per permettere l'uso ripetuto; 
        specialmente concepito per facilitare il trasporto di  merci,
senza rottura del carico, con uno o piu' mezzi di trasporto; 
        munito di dispositivi che lo  rendano  facile  a  maneggiare,
soprattutto per il trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; 
        concepito in modo che sia facile riempirlo e svuotarlo; 
        avente un volume interno di almeno un metro cubo. 
  La parola "container" non comprende gli  imballaggi  usuali  ne'  i
veicoli; 
    c) s'intende: 
      - per "grande container" il container il cui volume interno  e'
superiore a tre metri cubi; 
      - per "piccolo container" il container il cui volume interno e'
compreso tra un minimo di un metro cubo e un  massimo  di  tre  metri
cubi; 
    d) s'intende: 
      - per "veicolo cisterna" ogni veicolo  che  porti  uno  e  piu'
serbatoi fissati per costruzione su telaio, oppure costituenti  parte
integrante del telaio stesso; 
      - per "cisterna amovibile" ogni serbatoio che,  costituito  per
adattarsi alle particolarita' costruttive del veicolo, puo'  tuttavia
esserne rimosso dopo aver smontato gli attacchi che  lo  fissano,  ma
che, non essendo progettato in modo speciale allo scopo di facilitare
il trasporto delle merci senza rottura del  carico  con  uno  o  piu'
mezzi di trasporto  non  puo'  essere  rimosso  dal  veicolo  se  non
allorche' e' scarico; 
      - per "grande container-cisterna"  ogni  container  rispondente
alla definizione di  grande  container  e  costruito  allo  scopo  di
contenere liquidi o gas; 
      - per "piccolo container-cisterna" ogni  container  rispondente
alla definizione di piccolo  container  e  costruito  allo  scopo  di
contenere liquidi o gas; 
      - per "cisterna", allorche' il vocabolo e'  usato  a  solo,  le
cisterne dei veicoli-cisterna,  le  cisterne  amovibili  e  i  grandi
container-cisterna; 
      - per "botte" una cisterna suddivisa in compartimenti stagni di
capacita' tarata. La  parola  "cisterna",  quando  non  e  altrimenti
specificato, comprende anche le botti; 
    e) s'intende: 
      - per "collo fragile "il collo che comporta dei  recipienti  in
vetro, in porcellana, gres o  materie  simili  non  collocati  in  un
imballaggio a pareti piene che li protegga efficacemente dagli urti; 
    f) si dice che le materie e oggetti sono trasportati "per  carico
completo" se il veicolo che li trasporta effettua il  carico  in  una
sola localita' e debba ugualmente scaricare in una sola localita'