(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 355)
                 Art. 355. (Art. 78 del Testo Unico) 
               CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 

 
  Sono merci pericolose, ai  fini  del  presente  Regolamento  quelle
indicate nelle classi: 
    I-a) materie e oggetti soggetti ad esplosione; 
    I-b) oggetti caricati con materie esplosive; 
    I-c) mezzi di accensione, artifizi e merci analoghe; 
    I-d) gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; 
    I-e)  materie  che  al   contatto   dell'acqua   sviluppano   gas
infiammabili; 
    II) materie soggette ad accensione spontanea; 
    III-a) materie liquide infiammabili; 
    III-b) materie solide infiammabili; 
    III-c) materie comburenti; 
    IV-a) materie velenose; 
    IV-b) materie radioattive; 
    V) materie corrosive 

 
di cui all'allegato I (Prescrizioni relative alle materie  e  oggetti
esclusi dal trasporto o ammessi al trasporto a determinate condizioni
R.I.D.) alla Convenzione internazionale per il trasporto delle  merci
per ferrovia (C.I.M.) ratificata con legge 22 giugno 1955, n. 916. 
  Le classi I-a), I-b), I-c), I-d), I-e), II)  sono  limitative,  nel
senso che le  materie  ammesse  al  trasporto  sono  soltanto  quelle
esplicitamente indicate nelle  rispettive  classi,  essendo  in  vece
esclusa dai dati trasporto ogni materia ivi non indicata,  le  classi
III-a), III-b), III-c), IV-a) IV-b),  V)  sono  non  limitative,  nel
senso che le materie  soggette  alle  presenti  norme  sono  soltanto
quelle esplicitamente indicate nelle rispettive  classi  non  essendo
considerate merci pericolose quelle ivi non indicate. 
  Ai  fini  dell'applicazione  della  disposizione  sui   limiti   di
velocita' di cui all'art.  103  quarto  comma  del  Testo  Unico,  si
intendono per merci pericolose  solo  quelle  comprese  nelle  classi
I-a), I-b) e I-c).