Art. 356. (Art. 78 del Testo Unico) VERIFICA DI IDONEITA' DEI VEICOLI Tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi adibiti in via permanente al trasporto di materie e oggetti pericolosi e i veicoli cisterna che trasportino anche occasionalmente merci pericolose devono essere riconosciuti idonei allo scopo dall'Ispettorato della motorizzazione civile, che ne fa annotazione sulla carta di circolazione, indicando le classi di materie, ed eventualmente le singole materie, che il veicolo e' atto a trasportare. E' vietata l'applicazione di cisterne per il trasporto di merci pericolose sui motoveicoli e sui rimorchi privi di freno continuo ed automatico. E vietato il trasporto di merci pericolose su motocicli, salvo le deroghe che, caso per caso, puo' stabilire il Ministero dei trasporti.