Art. 357. (Art. 78 del Testo Unico) LIMITI DI ESENZIONE Il presente regolamento non si applica qualora i quantitativi di merci pericolose non eccedano per ogni unita' di trasporto, i pesi massimi indicati nella tabella che segue: ===================================================================== Classe Peso massimo e prescrizioni speciali --------------------------------------------------------------------- Classi I-a), I-b) e I-c) - si rinvia a quanto indicato nelle dispo- sizioni per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza; Classe I-d) - 300 kg., ad eccezione dell'acido fluori- drico anidro del 5° (limite di esenzione 50 kg.) e dell'ossicloruro di carbonio (fosgene) dell'8° a) (limite di esenzio- ne 25 kg.); Classe I-e) - 10 kg., ad eccezione del carburo di cal- cio del 2° a) (limite di esenzione 1000 kg.) Classe II - 250 kg., ad eccezione delle materie del 1°, 2°, 3° e 9° b) (nessuna esenzione) e degli imballaggi vuoti del 12° e del 13° (esenzione completa qualunque sia il peso); Classe III-a) - 250 kg., ad eccezione: - dell'etere etilico del 1° a), del sol- furo di carbonio del 1° a) e di quei miscugli del 1° b), quali collodi e semi- collodi, che contengono etere etilico (limite comune di esenzione: 3 kg.); - dell'aldeide acetica;dell'acetone e dei composti di acetone del 5° (limite comune di esenzione: 75 kg.); - degli imballaggi vuoti del 6° (esenzione completa qualunque sia il peso); Classe III-b) - 50 kg., ad eccezione delle materie del 10° e dell' 11° (esenzione completa qualunque sia il peso) quando non sono trasportate alla rinfusa, delle materie del 12° (esen- zione completa qualunque sia il peso) e delle materie del 13° (limite di esenzione 200 kg.); Classe III-c) - 50 kg., ad eccezione degli imballaggi vuo- ti dell'11° (esenzione completa qualunque sia il peso); Classe IV-a) - 5 kg., ad eccezione delle materie dello 11°, 16°, 17°, 18° e 21° (limite comune di esenzione 100 kg.); Classe IV-b) - nessuna esenzione; Classe V - 250 kg., ad eccezione delle materie del 1° h), 4°, 8° e 9° (limite comune di esen- zione: 10 kg.) e dei recipienti vuoti del 12° esenzione completa qualunque sia il peso). Le materie indicate nel presente articolo e negli altri articoli relativi alle merci pericolose con gli ordinali (1°, 2°, 3° ...) sono quelle corrispondenti alla classificazione del R.I.D.