(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 357)
                 Art. 357. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         LIMITI DI ESENZIONE 

 
  Il presente regolamento non si applica qualora  i  quantitativi  di
merci pericolose non eccedano per ogni unita' di  trasporto,  i  pesi
massimi indicati nella tabella che segue: 
    

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        Classe              Peso massimo e prescrizioni speciali
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Classi I-a), I-b) e I-c) - si rinvia a quanto indicato nelle dispo-
                           sizioni per l'esecuzione delle leggi di
                           pubblica sicurezza;

Classe I-d)              - 300 kg., ad eccezione dell'acido fluori-
                           drico anidro del 5° (limite di esenzione
                           50 kg.) e dell'ossicloruro di carbonio
                           (fosgene) dell'8° a) (limite di esenzio-
                           ne 25 kg.);

Classe I-e)              - 10 kg., ad eccezione del carburo di cal-
                           cio del 2° a) (limite di esenzione 1000
                           kg.)

Classe II                - 250 kg., ad eccezione delle materie del
                           1°, 2°, 3° e 9° b) (nessuna esenzione) e
                           degli imballaggi vuoti del 12° e del 13°
                           (esenzione completa qualunque sia il
                           peso);

Classe III-a)            - 250 kg., ad eccezione:
                           - dell'etere etilico del 1° a), del sol-
                           furo di carbonio del 1° a) e di quei
                           miscugli del 1° b), quali collodi e semi-
                           collodi, che contengono etere etilico
                           (limite comune di esenzione:  3 kg.);
                           - dell'aldeide acetica;dell'acetone e dei
                           composti di acetone del 5° (limite comune
                           di esenzione:  75 kg.);
                           - degli imballaggi vuoti del 6° (esenzione
                           completa qualunque sia il peso);

Classe III-b)            - 50 kg., ad eccezione delle materie del 10°
                           e dell' 11° (esenzione completa qualunque
                           sia il peso) quando non sono trasportate
                           alla rinfusa, delle materie del 12° (esen-
                           zione completa qualunque sia il peso) e
                           delle materie del 13° (limite di esenzione
                           200 kg.);

Classe III-c)            - 50 kg., ad eccezione degli imballaggi vuo-
                           ti dell'11° (esenzione completa qualunque
                           sia il peso);

Classe IV-a)             - 5 kg., ad eccezione delle materie dello
                           11°, 16°, 17°, 18° e 21° (limite comune
                           di esenzione 100 kg.);

Classe IV-b)             - nessuna esenzione;

Classe V                 - 250 kg., ad eccezione delle materie del
                           1° h), 4°, 8° e 9° (limite comune di esen-
                           zione:  10 kg.) e dei recipienti vuoti del
                           12° esenzione completa qualunque sia il
                           peso).



    

 
  Le materie indicate nel presente articolo e  negli  altri  articoli
relativi alle merci pericolose con gli ordinali (1°, 2°, 3° ...) sono
quelle corrispondenti alla classificazione del R.I.D.