Art. 360. (Art. 78 del Testo Unico) SEGNALAZIONE DEI VEICOLI I veicoli che trasportano le merci pericolose appresso indicate: Classi I-a), I-b), I-c), tutte le materie e oggetti; Classe I-d), tutte le materie; Classe I-e), tutte le materie, eccetto il carburo di calcio del 2° a) imballato in fisti metallici stagni; Casse II, materie del 1°, 2°, 3° e 9° b); Classe III-a), tutte le materie eccetto quelle del 4°; Classe III-b), zolfo allo stato fuso del 2° b) e materie dal 4° al 9°: Classe III-c), materie del 1°, 2°, 3°, 8° e 9° b); Classe IV-a), materie dal 1° al 13° e del 14° a), 15° e 19°; Classe IV-b), tutte le materie; Classe V, materie dal 1° al 4° e del 7°, 8°, 9° e 10° b) devono essere muniti di due pannelli rettangolari, di colore arancione, di centimetri 40 x 60 di lato almeno, fissati l'uno avanti al veicolo e l'altro posteriormente, col loro piano perpendicolare all'asse del veicolo, e disposti in modo da essere ben visibili. Se la loro superficie non e' riflettente devono essere muniti ai quattro angoli di catadiottri arancione del tipo prescritto per la segnalazione laterale dei veicoli.