Art. 361. (Art. 78 del Testo Unico) PULIZIA VEICOLI Dopo lo scarico di un veicolo che sia stato adibito al trasporto di materie e oggetti pericolosi con imballaggio, se si constata che questo ha lasciato sfuggire una parte del suo contenuto, si deve, appena possibile, e in ogni caso prima di un nuovo carico, provvedere alla pulizia del veicolo.