(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 364)
                 Art. 364. (Art. 78 del Testo Unico) 
               APERTURA DEI COLLI DURANTE IL TRASPORTO 

 
  E' vietato aprire, durante il trasporto un collo che contenga merci
pericolose, salvo il caso di urgente  necessita'  o  per  evitare  un
pericolo.