(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 366)
                 Art. 366. (Art. 78 del Testo Unico) 
                          TRASPORTO PERSONE 

 
  E' vietato trasportare sui veicoli caricati  con  merci  pericolose
altre persone oltre al conducente o ai conducenti addetti al  veicolo
l'eventuale scorta e il personale addetto al carico e allo scarico.