Art. 371. (Art. 78 del Testo Unico) ISTRUZIONI SCRITTE PER IL CONDUCENTE In previsione di qualsiasi incidente od infortunio che possa sopravvenire durante il trasporto, devono essere consegnate al conducente istruzioni scritte che precisino in modo conciso: a) la natura del pericolo rappresentato dalle materie e oggetti trasportati; b) le disposizioni da prendere e le precauzioni da adottare se del caso, nell'eventualita' che persone venissero a contatto con le merci trasportate o con i prodotti che da queste possono sprigionarsi; c) le misure da adottare in caso d'incendio e in particolare i mezzi di estinzione da impiegare nonche' quelli di cui e' escluso l'impiego; d) le misure da adottare in caso di rottura o di deterioramento degli imballaggi o delle merci trasportate, particolarmente allorche' queste si siano sparse sulla strada. Queste istruzioni devono essere redatte dal fabbricante o dallo speditore, per ogni merce o classe di merci. Una copia delle istruzioni deve trovarsi nella cabina del conducente. Il trasportatore deve curare che il personale interessato prenda conoscenza delle istruzioni e che sia in grado di applicarlo convenientemente.