Art. 373. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO IN CONTAINERS Le condizioni imposte ai veicoli in vista della natura e della quantita' delle materie e oggetti pericolosi trasportati e le imitazioni di peso previste dal presente Regolamento restano valide salvo quanto indicato all'ultimo comma del presente articolo, anche se il trasporto delle materie e oggetti pericolosi e effettuato in containers. I colli trasportati in un container devono essere sistemati all'interno di esso in modo da non subire spostamenti durante il trasporto o il maneggio del container. I containers devono essere sistemati sui veicoli in modo da non potersi ne' spostare ne' rovesciare durante il trasporto. Le prescrizioni delle presenti norme relative al carico allo scarico e al maneggio delle merci pericolose nell'interno dei veicoli e alla pulizia di questi, si applicano anche al carico, allo scarico e al maneggio di tali merci nell'ambito dei containers e alla pulizia di questi. Le materie e oggetti pericolosi solidi, di cui e' autorizzato il trasporto alla rifusa, possono essere trasportati alla rinfusa nei grandi containers; le materie e oggetti solidi di cui e autorizzato il trasporto in colli possono essere trasportati nei grandi containers. Allorche' materie e oggetti pericolosi sono trasportati in un grande container, questo deve soddisfare alle prescrizioni previste per la causa del veicolo che effettui il medesimo trasporto: in tal caso non e' necessario ne la cassa del veicolo che porta il grande container, abbia a soddisfare a quelle prescrizioni.