(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 375)
                 Art. 375. (Art. 78 del Testo Unico) 
                        TRASPORTO IN CISTERNE 

 
  Il trasporto di materie pericolose in cisterne e'  consentito  solo
quando cio' sia esplicitamente previsto dalle presenti norme. 
  Le prescrizioni  relative  al  trasporto  in  cisterne  di  materie
pericolose sono contenute negli articoli precedenti.