Art. 376. (Art. 78 del Testo Unico) IMBALLAGGIO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI PERICOLOSI L'imballaggio delle materie e degli oggetti pericolosi deve essere effettuato con tutte le modalita' e le cautele necessarie in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche. Gli imballaggi devono essere chiusi e stagni in modo da evitare ogni dispersione del contenuto e ove sia il caso l'evaporazione di questo. I materiali che costituiscono gli imballaggi e i dispositivi di chiusura non devono essere attaccati dal contenuto ne' formare con questo delle combinazioni nocive o pericolose Gli imballaggi, comprese le loro chiusure, devono in ogni loro parte essere solidi e ben fatti, in modo da non potersi rompere o danneggiare durante il trasporto, e devono soddisfare alle esigenze normali del trasporto. Le materie solide devono essere ben stivate e fermare nei loro imballaggi e cosi' gli imballaggi interni in quelli esterni I recipienti che contengono materie liquide devono essere in grado di resistere alle pressioni che possano generarsi all'interno di essi, nelle condizioni normali di trasporto, per effetto della temperatura. Le materie di riempimento formanti tampone devono essere adatte alle proprieta' del contenuto: in particolare esse devono essere assorbenti allorche' questo e' liquido, o puo' lasciar trasudare delle materie liquide.