(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 377)
                 Art. 377. (Art. 78 del Testo Unico) 
            DIVIETI DI IMBALLAGGIO E DI CARICO IN COMUNE 

 
  E' vietato imballare in comune nel medesimo collo,  o  caricare  in
comune nel medesimo veicolo o  nella  medesima  unita'  di  trasporto
materie e  oggetti  pericolosi  la  cui  contemporanea  presenza  nel
medesimo collo e nel medesimo veicolo  o  nella  medesima  unita'  di
trasporto possa determinare al  notevole  aumento  nel  pericolo  del
trasporto (per es., materie infiammabili con materie comburenti).