(Regolamento-art. 589)
 
                              Art. 589. 
 
  La Direzione generale del tesoro, avuta  l'istanza,  richiede  alla
Tesoreria centrale o all'Intendenza di finanza della  provincia,  ove
venne assegnato il pagamento del buono, la contromatrice relativa;  e
poscia fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel giornale
della provincia in cui era assegnato il pagamento, ed affiggere  alla
porta della Direzione stessa  un  avviso,  con  cui  rende  noto  che
trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta
opposizione, e maturatasi la scadenza, sara' provveduto al  pagamento
del buono smarrito o distrutto. 
 
  L'avviso e' anche affisso alla porta delle Camere di commercio  del
Regno, ed a quella della tesoreria da cui deve pagarsi il buono. 
 
  Le spese sono a carico dell'istante. 
 
  Quando ragioni speciali lo consiglino, la  Direzione  generale  del
tesoro puo' richiedere maggiori  prove  dell'asserito  smarrimento  o
distruzione di un buono, raddoppiare il termine di  sei  mesi  e  far
ripetere le pubblicazioni. 
 
  Gli atti  d'opposizione  possono  essere  intimati  alla  Direzione
generale del tesoro, o alle Camere di commercio, o all'Intendenza  di
finanza della provincia ove e' assegnato il pagamento del buono.