Art. 589. La Direzione generale del tesoro, avuta l'istanza, richiede alla Tesoreria centrale o all'Intendenza di finanza della provincia, ove venne assegnato il pagamento del buono, la contromatrice relativa; e poscia fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel giornale della provincia in cui era assegnato il pagamento, ed affiggere alla porta della Direzione stessa un avviso, con cui rende noto che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta opposizione, e maturatasi la scadenza, sara' provveduto al pagamento del buono smarrito o distrutto. L'avviso e' anche affisso alla porta delle Camere di commercio del Regno, ed a quella della tesoreria da cui deve pagarsi il buono. Le spese sono a carico dell'istante. Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del tesoro puo' richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione di un buono, raddoppiare il termine di sei mesi e far ripetere le pubblicazioni. Gli atti d'opposizione possono essere intimati alla Direzione generale del tesoro, o alle Camere di commercio, o all'Intendenza di finanza della provincia ove e' assegnato il pagamento del buono.