Art. 592. Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del buono smarrito o distrutto, od il suo legittimo rappresentante, deve prestare una cauzione corrispondente all'importo del buono, in danaro, o in titoli del debito pubblico valutati al corso di borsa. La cauzione, quando e' data in danaro o in titoli del debito pubblico al portatore, e' versata nella Cassa dei depositi e prestiti in conformita' dei regolamenti speciali per quella Amministrazione. Se la cauzione invece e' data in titoli del debito pubblico nominativi, debbono questi essere sottoposti al vincolo speciale di ipoteca nei modi stabiliti dai regolamenti sull'Amministrazione del debito pubblico.