(Regolamento-art. 592)
 
                              Art. 592. 
 
  Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il  titolare  del
buono smarrito o distrutto, od il suo legittimo rappresentante,  deve
prestare  una  cauzione  corrispondente  all'importo  del  buono,  in
danaro, o in titoli del debito pubblico valutati al corso di borsa. 
 
  La cauzione, quando e' data  in  danaro  o  in  titoli  del  debito
pubblico al portatore, e' versata nella Cassa dei depositi e prestiti
in conformita' dei regolamenti speciali per quella Amministrazione. 
 
  Se la cauzione  invece  e'  data  in  titoli  del  debito  pubblico
nominativi, debbono questi essere sottoposti al vincolo  speciale  di
ipoteca nei modi stabiliti dai regolamenti  sull'Amministrazione  del
debito pubblico.