(Regolamento-art. 593)
 
                              Art. 593. 
 
  Se quegli che ha chiesto il pagamento del  buono  e'  il  titolare,
l'erede o il  concessionario  riconosciuto  dal  titolare  stesso,  o
dichiarato tale da sentenza giudiziale,  la  cauzione  dura  un  anno
dalla data del certificato di  cui  si  parla  all'articolo  591.  Se
invece chi ha fatto la domanda si dichiari bensi' il cessionario,  ma
non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza di  giudice,  la
cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perche' un buono  sia
prescritto. 
 
  Quando lo Stato, adempiute le formalita' prescritte, ha eseguito il
pagamento di un buono smarrito o distrutto, rimane liberato  da  ogni
responsabilita' verso i terzi. 
 
  Ai diritti di questi serve di guarentigia  la  cauzione,  la  quale
s'intende sciolta di pien diritto trascorso che sia  il  termine  per
cui fu prestata.