Art. 593. Se quegli che ha chiesto il pagamento del buono e' il titolare, l'erede o il concessionario riconosciuto dal titolare stesso, o dichiarato tale da sentenza giudiziale, la cauzione dura un anno dalla data del certificato di cui si parla all'articolo 591. Se invece chi ha fatto la domanda si dichiari bensi' il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza di giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perche' un buono sia prescritto. Quando lo Stato, adempiute le formalita' prescritte, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilita' verso i terzi. Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s'intende sciolta di pien diritto trascorso che sia il termine per cui fu prestata.