Art. 594. Il titolare, o chi lo rappresenta, rimanda alla Direzione generale del tesoro il certificato di cui e' parola all'articolo 591, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e prestiti, o il titolo vincolato del debito pubblico. Quando nulla abbia da opporre, la Direzione generale del Tesoro, all'appoggio della contromatrice e dei documenti suaccennati, spedisce un decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza, sia effettuato il pagamento del buono dichiarato smarrito o distrutto. Il decreto e' registrato alla Corte dei conti. Alla parte interessata e' dato avviso della fatta spedizione del decreto di pagamento. All'avviso e' unito il titolo comprovante la data cauzione.