(Regolamento-art. 594)
 
                              Art. 594. 
 
  Il titolare, o chi lo rappresenta, rimanda alla Direzione  generale
del tesoro il certificato di cui e' parola  all'articolo  591,  e  vi
unisce la polizza della Cassa dei depositi e prestiti,  o  il  titolo
vincolato del debito pubblico. 
 
  Quando nulla abbia da opporre, la Direzione  generale  del  Tesoro,
all'appoggio  della  contromatrice  e  dei   documenti   suaccennati,
spedisce un decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza,  sia
effettuato il pagamento del buono dichiarato smarrito o distrutto. Il
decreto e' registrato alla Corte dei conti. 
 
  Alla parte interessata e' dato avviso della  fatta  spedizione  del
decreto di pagamento. All'avviso e' unito il  titolo  comprovante  la
data cauzione.