(Regolamento-art. 595)
 
                              Art. 595. 
 
  Delle disposizioni date per il pagamento di  un  buono  smarrito  o
distrutto,  la  Direzione  generale  del  tesoro  rende   consapevole
l'Intendenza di finanza che ne avesse fatta la girata,  coll'incarico
di ragguagliarne il delegato della Corte dei conti. 
 
  Amendue ne prendono nota nel loro registro.