Art. 596. Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice d'un buono del tesero, deve esserne informata la Direzione generale del tesoro, la quale provvede dando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa. Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui all'articolo 575, sara' provveduto giusta quanto e' stabilito dagli articoli 281 a 285 per lo smarrimento delle quietanze di tesoreria.