(Regolamento-art. 596)
 
                              Art. 596. 
 
  Nel caso di smarrimento  o  distruzione  della  contromatrice  d'un
buono del tesero, deve esserne informata la  Direzione  generale  del
tesoro, la quale provvede dando una  dichiarazione  che  tenga  luogo
della contromatrice stessa. 
 
  Nel caso di smarrimento della  dichiarazione  di  ricevuta  di  cui
all'articolo 575, sara' provveduto giusta quanto e'  stabilito  dagli
articoli 281 a 285 per lo smarrimento delle quietanze di tesoreria.