ART. 322
Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante
(articolo 22 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina
apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli da 323 a 326. Ai fini del
primo periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio
corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto
esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili utilizzati
dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima
delle rettifiche da consolidamento per eliminare le operazioni
infragruppo.
2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare in modo
accurato l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio
dell'impresa secondo principi contabili conformi ovvero principi
contabili autorizzati, utilizzati dalla controllante capogruppo ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato, l'utile o la
perdita contabile netta dell'impresa nell'esercizio puo' essere
determinata sulla base di altri principi contabili conformi ovvero
principi contabili autorizzati a condizione che:
a) il bilancio dell'impresa e' effettivamente predisposto in
conformita' a tali altri principi contabili;
b) le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili;
c) l'uso di tali altri principi non determina differenze permanenti
di valore superiore complessivamente a euro 1 milione rispetto ai
valori che si sarebbero determinati se l'impresa avesse utilizzato i
medesimi principi contabili della controllante capogruppo ai fini
della preparazione del bilancio consolidato. Laddove le differenze
permanenti risultino di valore superiore in aggregato a euro 1
milione, le operazioni di gestione o l'insieme delle operazioni di
gestione che le hanno determinate debbono essere computate
conformemente ai principi contabili adottati dalla controllante
capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato.
3. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato
sulla base dei principi contabili conformi, come indicato
nell'allegato B, numero 3), lettera c), e' tenuta a rimuovere le
distorsioni competitive rilevanti.
4. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato
ai sensi dell'allegato B, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio
consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3) e' quello
che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo
utilizzando i principi contabili conformi ovvero principi contabili
autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse
eventuali distorsioni competitive rilevanti.
5. Se l'applicazione di un principio, o di una sua procedura
specifica, nell'ambito di un insieme di principi contabili
generalmente accettati determina l'emersione di una distorsione
competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono
essere rilevati in conformita' ai principi contabili internazionali.