(Testo unico imposte sui redditi-art. 322)
                              ART. 322 
        Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante 
     (articolo 22 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1.  Il  reddito  o  perdita  rilevante  di  un'impresa  si  determina
apportando all'utile o  perdita  contabile  netta  dell'esercizio  le
variazioni in aumento o in diminuzione  conseguenti  all'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli da 323 a 326. Ai fini del
primo periodo,  l'utile  o  perdita  contabile  netta  dell'esercizio
corrisponde  al  risultato  contabile  netto  dell'impresa  di  detto
esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili  utilizzati
dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima
delle  rettifiche  da  consolidamento  per  eliminare  le  operazioni
infragruppo. 
2. Qualora non sia  ragionevolmente  possibile  determinare  in  modo
accurato   l'utile   o   perdita   contabile   netta   dell'esercizio
dell'impresa secondo  principi  contabili  conformi  ovvero  principi
contabili autorizzati, utilizzati dalla  controllante  capogruppo  ai
fini della predisposizione del bilancio  consolidato,  l'utile  o  la
perdita  contabile  netta  dell'impresa  nell'esercizio  puo'  essere
determinata sulla base di altri principi  contabili  conformi  ovvero
principi contabili autorizzati a condizione che: 
a)  il  bilancio  dell'impresa  e'  effettivamente   predisposto   in
conformita' a tali altri principi contabili; 
b) le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili; 
c) l'uso di tali altri principi non determina  differenze  permanenti
di valore superiore complessivamente a euro  1  milione  rispetto  ai
valori che si sarebbero determinati se l'impresa avesse utilizzato  i
medesimi principi contabili della  controllante  capogruppo  ai  fini
della preparazione del bilancio consolidato.  Laddove  le  differenze
permanenti risultino di  valore  superiore  in  aggregato  a  euro  1
milione, le operazioni di gestione o l'insieme  delle  operazioni  di
gestione  che  le  hanno   determinate   debbono   essere   computate
conformemente  ai  principi  contabili  adottati  dalla  controllante
capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato. 
3. Se la controllante capogruppo non redige il  bilancio  consolidato
sulla  base  dei   principi   contabili   conformi,   come   indicato
nell'allegato B, numero 3), lettera c),  e'  tenuta  a  rimuovere  le
distorsioni competitive rilevanti. 
4. Se la controllante capogruppo non redige il  bilancio  consolidato
ai sensi dell'allegato B, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio
consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3)  e'  quello
che  sarebbe  stato   predisposto   dalla   controllante   capogruppo
utilizzando i principi contabili conformi ovvero  principi  contabili
autorizzati a condizione, in tale  ultimo  caso,  che  siano  rimosse
eventuali distorsioni competitive rilevanti. 
5. Se  l'applicazione  di  un  principio,  o  di  una  sua  procedura
specifica,  nell'ambito  di  un   insieme   di   principi   contabili
generalmente  accettati  determina  l'emersione  di  una  distorsione
competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti  di  gestione  devono
essere rilevati in conformita' ai principi contabili internazionali.