(Testo unico imposte sui redditi-art. 323)
                              ART. 323 
      Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante 
     (articolo 23 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
a) «onere fiscale netto» indica, per  un  dato  esercizio,  la  somma
algebrica dei seguenti addendi: 
1) ogni imposta rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio  e
ogni imposta rilevante corrente e differita contabilizzata nella voce
"imposte  dell'esercizio"  o  equivalente,  compresa   ogni   imposta
rilevante relativa a elementi di reddito che sono esclusi dal reddito
o dalla perdita rilevante; 
2) ogni imposta anticipata relativa a perdite, ai fini delle  imposte
rilevanti, registrata nell'esercizio; 
3)  ogni  imposta  minima  nazionale  o  imposta   minima   nazionale
equivalente contabilizzata come onere dell'esercizio; 
4) ogni  imposta  contabilizzata  come  onere  dell'esercizio  e  che
risulta dovuta ai sensi del presente  titolo,  della  direttiva  (UE)
2022/2523  del  Consiglio,  del  15  dicembre  2022,   o   di   altre
disposizioni    normative,    anche    estere,    finalizzate    alla
implementazione delle regole OCSE; 
5) ogni imposta accreditabile non rilevante contabilizzata come onere
dell'esercizio; 
b) «dividendo escluso» indica  il  dividendo  o  altra  distribuzione
percepita o maturata in relazione a  una  partecipazione  diversa  da
quella: 
1) detenuta dal gruppo  in  un'entita'  che  attribuisce  un  diritto
inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle  riserve,
o dei diritti di voto di tale entita' alla data della distribuzione o
della cessione (ossia una «partecipazione di portafoglio») e  in  cui
l'impresa che riceve o matura  il  dividendo  o  altra  distribuzione
detiene la proprieta' economica da meno di un anno rispetto alla data
della distribuzione; 
2)  in  un'entita'  d'investimento  o  un'entita'   assicurativa   di
investimento soggetta all'opzione prevista all'articolo 350; 
c) «plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni» indica  gli
utili e le perdite netti contabilizzati da un'impresa e relative a: 
1) utili e perdite conseguenti alle variazioni del fair value di  una
partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio; 
2) utili o perdite relative a partecipazioni  contabilizzate  con  il
metodo del patrimonio netto; 
3) utili e perdite conseguenti all'alienazione di una  partecipazione
diversa da una partecipazione di portafoglio; 
d) «utile o perdita netta imponibile da rivalutazione» indica, per un
dato esercizio, il valore netto  positivo  o  negativo,  aumentato  o
diminuito   dalle    relative    imposte    rilevanti,    conseguente
all'applicazione di un principio contabile che, con riferimento  agli
immobili, impianti e attrezzature: 
1) prevede l'effettuazione di aggiustamenti periodici del loro valore
contabile per adeguarlo al loro fair value; 
2) prevede la registrazione delle variazioni di valore nel  prospetto
delle altre componenti di conto economico complessivo; 
3) non prevede la successiva contabilizzazione a conto  economico  di
un utile o di una perdita gia' registrata nel prospetto  delle  altre
componenti di conto economico complessivo; 
e) «utili o perdite asimmetrici su cambi esteri» indica gli  utili  o
perdite su valute estere maturati o realizzati da un'impresa  che  ha
una valuta  fiscale  funzionale  differente  dalla  valuta  contabile
funzionale e che sono: 
1) inclusi nella determinazione del reddito imponibile ai fini  delle
imposte rilevanti di una impresa ma  non  nel  suo  utile  o  perdita
contabile netti dell'esercizio e che sono generati dalle fluttuazioni
del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale  e  la  valuta
fiscale funzionale; 
2) inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile  netta
dell'esercizio di un'impresa ma non nel  suo  reddito  imponibile  ai
fini delle imposte rilevanti e che e' generata dalle fluttuazioni del
tasso di cambio tra  la  valuta  contabile  funzionale  e  la  valuta
fiscale funzionale; 
3) incluse nella determinazione dell'utile o perdita contabile  netta
dell'esercizio di un'impresa ma non nel  suo  reddito  imponibile  ai
fini delle imposte rilevanti e che e' generata dalle fluttuazioni del
tasso  di  cambio  tra  una  valuta  terza  e  la  valuta   contabile
funzionale; 
4) relative alle fluttuazioni del tasso  di  cambio  tra  una  valuta
terza e la valuta fiscale funzionale a prescindere dalla  circostanza
che il relativo utile o perdita su cambi abbia concorso a formare  il
reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di un'impresa.  Ai
fini del primo periodo e dei numeri da 1) a  3),  la  valuta  fiscale
funzionale e' la valuta  funzionale  utilizzata  per  determinare  il
reddito  imponibile  o  la  perdita  dell'impresa   ai   fini   della
determinazione di un'imposta rilevante nel Paese in cui la stessa  e'
localizzata; la valuta contabile funzionale e' la  valuta  funzionale
utilizzata  per  determinare  l'utile  o  perdita   contabile   netta
dell'impresa; una valuta terza e' una  valuta  diversa  dalla  valuta
fiscale funzionale e dalla valuta contabile funzionale; 
f) «oneri illeciti e sanzioni non deducibili» indica  le  spese  e  i
costi sostenuti da un'impresa di natura illecita di qualsiasi importo
o  riferibili  a  sanzioni  di  importo  pari  o  superiore  a   euro
cinquantamila ovvero a una somma equivalente denominata nella  valuta
contabile funzionale, se diversa dall'euro; 
g) «errori relativi a esercizi precedenti e cambiamenti  di  principi
contabili»:  ogni  variazione  del  patrimonio  netto  di  un'impresa
all'inizio dell'esercizio attribuibile a: 
1) la correzione di un errore nella determinazione del  risultato  di
un esercizio precedente che ha inciso su ricavi o costi  che  possono
essere inclusi nel  calcolo  del  reddito  o  perdita  rilevante  del
medesimo periodo, salva l'applicazione dell'articolo 332 nella misura
in cui la correzione di un errore abbia  comportato  una  diminuzione
significativa delle imposte rilevanti; 
2) un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di  politiche
contabili che ha inciso sulla determinazione del  reddito  o  perdita
rilevante; 
h) «oneri pensionistici maturati» indica la differenza tra  l'importo
degli oneri pensionistici di competenza che hanno concorso a  formare
l'utile o perdita contabile netta di un esercizio e  l'importo  degli
oneri pensionistici effettivamente corrisposti a  un  fondo  pensione
nel corso di tale esercizio. 
2.  Il  reddito  o  la  perdita  rilevante  di  un'impresa  e'   pari
all'importo del suo utile o perdita contabile netta, rettificato  per
tener conto delle seguenti variazioni: 
a) onere fiscale netto; 
b) dividendi esclusi; 
c) plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni; 
d) utile o perdita netta imponibile da rivalutazione, 
e)  plusvalenze  e  minusvalenze  da  trasferimento  di  attivita'  e
passivita' escluse ai sensi dell'articolo 342; 
f) utili o perdite asimmetrici su cambi esteri; 
g) oneri illeciti e sanzioni non deducibili; 
h) errori e cambiamenti nei principi contabili; 
i) oneri pensionistici maturati. 
3. Al fine di determinare il  reddito  o  la  perdita  rilevante,  su
opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si  utilizza  il  valore
fiscale dell'onere per  pagamenti  basati  su  azioni  in  luogo  del
relativo valore contabile. L'opzione e' esercitata in  conformita'  a
quanto previsto all'articolo 352, comma 1 ed e' efficace per tutte le
imprese localizzate nel  medesimo  Paese  e  per  cinque  esercizi  a
partire da quello con  riferimento  al  quale  e'  stata  esercitata.
Nell'esercizio  in  cui  l'opzione  e'  revocata,  limitatamente   ai
pagamenti basati su  azioni  non  ancora  effettuati,  concorre  alla
formazione del  reddito  o  perdita  rilevante  l'eccedenza  positiva
dell'importo complessivo del valore fiscale dell'onere per  pagamenti
basati su azioni che  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  o
perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione rispetto  al
corrispondente importo  complessivo  del  valore  contabile  di  tale
onere. 
4. Qualora il  diritto  al  pagamento  basato  su  azioni  non  venga
esercitato, il relativo onere contabile che ha ridotto il  reddito  o
perdita rilevante dell'impresa nei precedenti esercizi concorre  alla
sua  formazione  nell'esercizio  in  cui  il  diritto  si   estingue.
Nell'esercizio in cui l'opzione di cui  al  comma  3  e'  esercitata,
limitatamente ai pagamenti basati su azioni  non  ancora  effettuati,
concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante  l'eccedenza
positiva dell'importo complessivo del valore contabile dell'onere per
pagamenti basati su  azioni  che  ha  concorso  alla  formazione  del
reddito o perdita rilevante negli  esercizi  precedenti  rispetto  al
corrispondente importo complessivo del valore fiscale di  tale  onere
che avrebbe assunto  rilevanza  in  caso  di  esercizio  dell'opzione
stessa. 
5. Le transazioni intercorse tra imprese  localizzate  in  differenti
Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso
importo e le relative componenti del reddito sono registrate  secondo
il principio di libera concorrenza ossia prendendo a  riferimento  le
condizioni che sarebbero state  pattuite  tra  soggetti  indipendenti
operanti  in  condizioni  di  libera  concorrenza  e  in  circostanze
comparabili. Qualora le transazioni intercorse tra imprese  che  sono
localizzate in  differenti  Paesi  non  siano  state  registrate  nel
rispetto dei criteri espressi nel primo periodo l'importo del reddito
o  perdita  rilevante  dell'esercizio   deve   essere   coerentemente
rettificato. Qualora la perdita derivante  dal  trasferimento  di  un
elemento dell'attivo patrimoniale tra  due  imprese  localizzate  nel
medesimo Paese sia registrata per  un  valore  differente  da  quello
conseguente all'applicazione del  principio  di  libera  concorrenza,
essa, se concorre alla formazione del reddito  o  perdita  rilevante,
deve  essere  ricalcolata  utilizzando  tale  principio   di   libera
concorrenza. 
6. Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili  qualificati
di cui all'allegato B,  numero  10),  concorre  alla  formazione  del
reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura  il  diritto
al credito. Nel medesimo esercizio il  valore  nominale  dei  crediti
d'imposta negoziabili di cui all'allegato B,  numero  7),  concorrono
alla formazione del reddito  o  perdita  rilevante  per  il  titolare
originario. In deroga  a  quanto  previsto  al  primo  e  al  secondo
periodo, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in  ragione
dell'acquisto o  della  realizzazione  di  una  immobilizzazione,  il
valore dei suddetti crediti d'imposta concorre  alla  formazione  del
reddito  o  perdita  rilevante  nel  rispetto  di  quanto  registrato
nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa  adotti  una  politica
contabile che prevede alternativamente che il valore del credito  sia
portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce
ovvero che il beneficio correlato alla concessione  del  credito  sia
imputato a  conto  economico  e  sia  rinviato  per  competenza  agli
esercizi successivi attraverso l'iscrizione  di  risconti  passivi  o
tecnicalita'  analoga.  Se  il  titolare  originario  trasferisce  il
credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo  mese  successivo
al termine dell'esercizio con riferimento  al  quale  il  credito  e'
stato concesso, il valore nominale del credito che ha  concorso  alla
formazione del reddito o  perdita  rilevante  ai  sensi  del  secondo
periodo deve essere sostituito con il  prezzo  di  trasferimento  del
credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la  differenza
tra il valore nominale  del  credito  residuo  e  il  suo  prezzo  di
trasferimento concorre a determinare il reddito o  perdita  rilevante
nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi
un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra
il valore nominale del credito  e  il  suo  prezzo  di  trasferimento
concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in  proporzione
alla restante  vita  utile  dell'immobilizzazione.  Per  il  titolare
successivo,  i  crediti   d'imposta   negoziabili   concorrono   alla
formazione del reddito  o  perdita  rilevante  in  misura  pari  alla
differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto
e nella proporzione con cui il credito d'imposta  e'  utilizzato  per
compensare  le  imposte  rilevanti.  Nel  caso  in  cui  il  titolare
successivo venda un  credito  d'imposta  negoziabile,  concorre  alla
formazione del reddito o  perdita  rilevante  la  differenza  tra  il
prezzo di vendita e il valore nominale residuo  del  credito  ridotto
della quota di utile relativa alla originaria operazione di  acquisto
che non ha concorso a determinare il reddito o perdita  rilevante  in
un precedente esercizio. Se tutto o parte  di  un  credito  d'imposta
negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza  essere  stato
utilizzato, tale  valore  concorre  alla  formazione  del  reddito  o
perdita rilevante del titolare originario o del  titolare  successivo
nell'esercizio in cui credito e' scaduto. Se  tutto  o  parte  di  un
credito d'imposta negoziabile, diverso  da  quello  disciplinato  nel
terzo periodo, scade senza essere stato  utilizzato,  il  suo  valore
nominale  ridotto  in  misura  pari  alla  quota  di  utile  relativa
all'operazione  originaria  di  acquisto  che  non  ha   concorso   a
determinare  il  reddito  o  perdita  rilevante  in   un   precedente
esercizio, concorre alla formazione del reddito o  perdita  rilevante
del titolare originario o del titolare successivo  nell'esercizio  in
cui  il  credito  e'  scaduto.  A  eccezione   di   quanto   previsto
all'articolo 328, comma 3, lettera  f),  ultimo  periodo,  i  crediti
d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'allegato B,  numero
9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'allegato B, numero
8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'allegato B,  numero  2),
non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante. 
7. Ai fini della determinazione del reddito o perdita  rilevante,  su
opzione  esercitata  dall'impresa  dichiarante,   sono   escluse   le
componenti positive e negative di reddito relative alle  oscillazioni
di valore delle attivita' e  passivita'  contabilizzate  in  base  al
criterio del fair value o dell'impairment nel  bilancio  consolidato;
le corrispondenti componenti positive e negative di reddito  relative
alle medesime attivita' e passivita' rilevano solo nell'esercizio del
realizzo. In caso di esercizio dell'opzione di cui al primo  periodo,
il valore iniziale delle attivita' e passivita' da assumere  ai  fini
della determinazione del reddito o perdita rilevante e' rappresentato
dal loro valore contabile  registrato  alla  data  piu'  recente  tra
quella  di  acquisto  dell'attivita'  ovvero  di   assunzione   della
passivita' e quella del primo giorno dell'esercizio  con  riferimento
al quale l'opzione e' esercitata. 
8. L'opzione del comma  7  e'  esercitata  in  conformita'  a  quanto
previsto all'articolo 352, comma 1, e si applica a tutte  le  imprese
localizzate nel medesimo Paese salvo  che  l'impresa  dichiarante  ne
limiti l'efficacia ai soli beni tangibili detenuti  dalle  imprese  o
alle entita' di investimento.  Nell'esercizio  in  cui  l'opzione  e'
revocata, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la
differenza, misurata all'inizio dell'esercizio,  tra  il  fair  value
delle attivita' e passivita' contabilizzato e il loro valore  residuo
determinato in base al secondo periodo del comma 7. 
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, le imprese localizzate in  un
dato Paese possono,  rettificando  il  reddito  o  perdita  rilevante
dell'esercizio di  validita'  dell'opzione  e  dei  quattro  esercizi
precedenti (quinquennio), ripartire la plusvalenza netta  complessiva
derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio, ai sensi dei
commi 10 e 11, e ricalcolare  l'aliquota  d'imposizione  effettiva  e
l'imposizione integrativa dei  precedenti  quattro  esercizi  secondo
quanto previsto nell'articolo 336,  comma  1.  La  plusvalenza  netta
complessiva corrisponde al saldo positivo delle plusvalenze  e  delle
minusvalenze da cessione di beni immobili situati nel medesimo  Paese
di tutte le imprese ivi localizzate  per  l'esercizio.  L'opzione  e'
effettuata ai sensi dell'articolo 352, comma 2, in relazione a  tutte
le imprese localizzate in  un  dato  Paese  e  non  si  applica  alle
operazioni di cessione tra imprese appartenenti  allo  stesso  gruppo
multinazionale o nazionale. 
10. La plusvalenza netta complessiva di cui al comma 9 e'  compensata
fino all'importo della minusvalenza netta complessiva di ciascuno dei
quattro esercizi precedenti a partire dall'esercizio piu'  risalente.
La minusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo negativo delle
plusvalenze e delle minusvalenze derivanti  dalla  cessione  di  beni
immobili  situati  nel  medesimo  Paese  di  tutte  le  imprese   ivi
localizzate in ciascun esercizio. 
11. L'eventuale importo residuo della plusvalenza netta  complessiva,
non  compensato  dopo  l'applicazione  del  comma  10,  e'  ripartito
uniformemente  nel  quinquennio  ai  fini  della  determinazione  del
reddito o perdita  rilevante  di  ciascuna  impresa  localizzata  nel
Paese.  In  ciascuno  dei  suddetti   cinque   esercizi,   la   quota
dell'importo residuo e' ripartita  in  proporzione  alla  plusvalenza
netta realizzata dalla singola impresa  nell'esercizio  di  validita'
dell'opzione di cui  al  comma  9  rispetto  alla  plusvalenza  netta
complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che
sono  localizzate  nel  Paese  nell'esercizio  cui  si  riferisce  la
ripartizione. Se in un esercizio cui  si  riferisce  la  ripartizione
nessuna impresa che  ha  concorso  a  formare  la  plusvalenza  netta
complessiva era localizzata nel Paese, la quota dell'importo  residuo
di pertinenza di quell'esercizio e'  utilizzata  per  rettificare  in
aumento, uniformemente, il reddito o perdita  rilevante  di  ciascuna
delle imprese del gruppo localizzate  nel  Paese  in  tale  esercizio
precedente. 
12. Le imposte rilevanti relative  alle  plusvalenze  o  minusvalenze
nette da cessioni di beni immobili  di  cui  ai  commi  da  9  a  11,
realizzate nell'esercizio di  validita'  dell'opzione  dalle  imprese
localizzate  nel  Paese,  sono  escluse  dal  calcolo  delle  imposte
rilevanti rettificate. 
13. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante,  su
opzione  esercitata  dall'impresa  dichiarante,   si   includono   le
plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni di cui  al  comma  2,
lettera c) e si considerano le relative imposte correnti o  differite
ai sensi dell'articolo 328, comma 4, secondo  periodo.  L'opzione  e'
effettuata in relazione alle imprese localizzate  in  un  dato  Paese
secondo quanto previsto all'articolo 352, comma 1. 
14. I costi relativi a un accordo finanziario  infragruppo  sostenuti
da un'impresa finanziata  non  concorrono  alla  formazione  del  suo
reddito o perdita rilevante qualora: 
a) l'impresa finanziata risulti  localizzata  in  un  Paese  a  bassa
imposizione o che sarebbe stata tale se non li avesse sostenuti; 
b) e' ragionevole attendersi  che,  nel  corso  della  durata  attesa
dell'accordo, tali componenti negative saranno incluse nel reddito  o
perdita rilevante dell'impresa finanziata senza  tuttavia  comportare
un corrispondente incremento del reddito imponibile dell'impresa  che
ha concesso il finanziamento; 
c) il soggetto finanziatore e' un'impresa localizzata in un Paese che
non si considera a bassa imposizione o che  non  sarebbe  stato  tale
laddove tale impresa non avesse registrato le componenti positive  di
reddito relativi all'accordo infragruppo. 
15. La controllante capogruppo puo' scegliere, in conformita' con  le
previsioni di cui all'articolo 352, comma 1, per  l'applicazione  del
trattamento  contabile  consolidato,  ai  fini  della  determinazione
dell'importo netto del reddito  o  perdita  rilevante  delle  imprese
localizzate nel  medesimo  Paese  e  ivi  soggette  a  un  regime  di
tassazione di gruppo. L'opzione di  cui  al  primo  periodo  comporta
l'elisione di tutte le componenti  positive  e  negative  di  reddito
generate  da  operazioni  intervenute   tra   le   suddette   imprese
partecipanti  nel  Paese  al  regime   di   tassazione   di   gruppo.
Nell'esercizio con riferimento al quale l'opzione  di  cui  al  primo
periodo e' stata esercita e nell'esercizio con riferimento  al  quale
essa e' revocata, devono essere apportate le opportune  modifiche  al
reddito o perdita rilevante delle  imprese  interessate  al  fine  di
evitare l'insorgere di fenomeni di doppia inclusione ovvero di doppia
non inclusione delle componenti reddituali  da  considerare  ai  fini
della determinazione del reddito o perdita rilevante. 
16. Una compagnia assicurativa esclude  dal  calcolo  del  reddito  o
perdita rilevante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le
imposte versate dalla stessa in relazione ai rendimenti spettanti  ai
suddetti assicurati. L'accredito o l'addebito a favore  del  titolare
della polizza assicurativa del risultato economico,  rispettivamente,
positivo o negativo a essa relativo concorre a formare il  reddito  o
perdita rilevante di una  compagnia  assicurativa  a  condizione  che
detto risultato economico abbia concorso a determinare il suo utile o
perdita contabile netta. 
17. Ogni importo contabilizzato come riduzione del  patrimonio  netto
di un'impresa che  e'  espressione  di  distribuzioni  corrisposte  o
dovute in relazione  a  uno  strumento  finanziario  emesso  da  tale
impresa conformemente ai requisiti  prudenziali  di  regolamentazione
esistenti nel  settore  bancario  o  assicurativo,  individuato  come
Additional  Tier  One  Capital  o  Restricted   Tier   One   Capital,
costituisce un costo che concorre alla formazione del suo  reddito  o
perdita rilevante. Specularmente, ogni  importo  contabilizzato  come
incremento del patrimonio netto di un'impresa che e'  espressione  di
distribuzioni ricevute o  spettanti  in  relazione  a  uno  strumento
finanziario individuato nel primo periodo costituisce un provento che
concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. 
18. La correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili di
cui al comma 2, lettera h), relativi a elementi che hanno concorso  a
determinare l'utile  o  perdita  netta  contabile  di  un  precedente
esercizio, rilevano  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  o
perdita  rilevante  dell'esercizio  in  corso  quando  comportano  un
aumento delle imposte rilevanti o un  loro  decremento  se  e'  stata
esercitata l'opzione prevista nell'articolo 332. Il decremento  delle
imposte rilevanti, diverso da quello del primo periodo,  collegato  a
errori e cambiamenti nei  principi  contabili  di  cui  al  comma  2,
lettera h), relativi a un esercizio precedente rileva ai  fini  della
determinazione  del  reddito  o  perdita   rilevante   del   medesimo
esercizio. 
19. Ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante, all'utile  o
perdita  contabile  netta  devono  essere  apportate   le   eventuali
ulteriori variazioni in aumento e in diminuzione previste nel capo VI
e nel capo VII del presente titolo.