ART. 324
Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale
(articolo 24 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'utile derivante dall'attivita' di trasporto marittimo
internazionale e l'utile derivante dalle attivita' accessorie al
trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non
concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione
che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto
marittimo che consegue tali utili sia ubicata nel Paese in cui la
stessa impresa e' localizzata. Ai fini del primo periodo, per
direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni
strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico
internazionale.
2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo
internazionale e da attivita' accessorie e' negativa, tale risultato
negativo e' escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita
rilevante.
3. Se l'utile complessivo da attivita' accessorie al trasporto
marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo
localizzate nel medesimo Paese, e' superiore al 50 per cento
dell'utile complessivo derivante dall'attivita' di trasporto
marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza
concorre a formare il reddito o perdita rilevante.
4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue
attivita' di trasporto marittimo internazionale e dalle attivita' a
questo accessorie sono imputati alle rispettive attivita' alle quali
afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto
marittimo internazionale e dell'utile netto da attivita' accessorie
al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da
un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attivita' indicate
nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto
da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attivita'
accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al
rapporto tra i ricavi a esse relativi e i ricavi complessivi
conseguiti dall'impresa.
5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono
direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal
trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie al
trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il
reddito o perdita rilevante.