(Testo unico imposte sui redditi-art. 325)
                              ART. 325 
      Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione 
     (articolo 25 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'utile o perdita contabile netta di esercizio di  un'impresa  che
risponde  alla  definizione  di   stabile   organizzazione   di   cui
all'allegato B, numero 52) lettere a),  b)  e  c),  e'  il  risultato
emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto  secondo  principi
contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale  ultimo  caso,
che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una
stabile organizzazione non predispone un tale  rendiconto,  l'importo
del suo utile o perdita contabile di esercizio e' pari a  quello  che
sarebbe stato registrato  come  tale  qualora  essa  ne  fosse  stata
obbligata e avesse adottato i  principi  contabili  utilizzati  dalla
controllante capogruppo per il bilancio consolidato. 
2. Se l'impresa risponde alla definizione di  stabile  organizzazione
di cui all'allegato B, numero 52), lettere a) e b), il valore del suo
utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato per tener
conto delle sole componenti reddituali positive  e  negative  a  essa
riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le
doppie imposizioni in essere con il Paese  di  residenza  della  casa
madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti
disposizioni interne del Paese in cui essa e' localizzata, essendo  a
tali fini del tutto ininfluente l'ammontare delle componenti positive
e negative di reddito fiscalmente rilevanti.  Se  l'impresa  risponde
alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'allegato B,
numero 52), lettera c), l'importo del suo utile o  perdita  contabile
netta di esercizio e' rettificato al fine di tener conto  delle  sole
componenti reddituali positive e negative a essa attribuibili in base
all'articolo 7 del Modello OCSE. 
3. Se l'impresa risponde alla definizione di  stabile  organizzazione
di cui all'allegato B, numero 52), lettera  d),  il  valore  del  suo
utile o perdita contabile netta di esercizio  ricomprende  unicamente
le componenti positive di reddito che, e nella misura  in  cui,  sono
esentate nel Paese di localizzazione della  casa  madre  e  che  sono
attribuibili alle attivita' esercitate al  di  fuori  di  tale  Paese
nonche' le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui,
non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre  e  che
sono attribuibili alle suddette attivita'. 
4. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una
stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3,  non
rileva ai fini del calcolo del  reddito  o  della  perdita  rilevante
della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5. 
5. La perdita rilevante di una stabile organizzazione e' un onere che
concorre  esclusivamente  alla  formazione  del  reddito  o   perdita
rilevante della casa madre se e nella  misura  in  cui  il  Paese  di
localizzazione di quest'ultima considera la perdita  rilevante  della
stabile organizzazione alla stregua di un onere  deducibile  ai  fini
della determinazione reddito  imponibile  della  casa  madre  e  tale
perdita non e' compensata da componenti positive di reddito che  sono
imponibili  in  base  alle  leggi  di  tale  Paese  e  del  Paese  di
localizzazione della stabile  organizzazione.  Il  reddito  rilevante
conseguito   dalla   stabile   organizzazione   successivamente    al
riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del primo periodo
e fino a concorrenza  della  medesima  concorre  esclusivamente  alla
formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.