ART. 325
Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione
(articolo 25 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che
risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui
all'allegato B, numero 52) lettere a), b) e c), e' il risultato
emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi
contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale ultimo caso,
che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una
stabile organizzazione non predispone un tale rendiconto, l'importo
del suo utile o perdita contabile di esercizio e' pari a quello che
sarebbe stato registrato come tale qualora essa ne fosse stata
obbligata e avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla
controllante capogruppo per il bilancio consolidato.
2. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione
di cui all'allegato B, numero 52), lettere a) e b), il valore del suo
utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato per tener
conto delle sole componenti reddituali positive e negative a essa
riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le
doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa
madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti
disposizioni interne del Paese in cui essa e' localizzata, essendo a
tali fini del tutto ininfluente l'ammontare delle componenti positive
e negative di reddito fiscalmente rilevanti. Se l'impresa risponde
alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'allegato B,
numero 52), lettera c), l'importo del suo utile o perdita contabile
netta di esercizio e' rettificato al fine di tener conto delle sole
componenti reddituali positive e negative a essa attribuibili in base
all'articolo 7 del Modello OCSE.
3. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione
di cui all'allegato B, numero 52), lettera d), il valore del suo
utile o perdita contabile netta di esercizio ricomprende unicamente
le componenti positive di reddito che, e nella misura in cui, sono
esentate nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono
attribuibili alle attivita' esercitate al di fuori di tale Paese
nonche' le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui,
non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre e che
sono attribuibili alle suddette attivita'.
4. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una
stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, non
rileva ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante
della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5.
5. La perdita rilevante di una stabile organizzazione e' un onere che
concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita
rilevante della casa madre se e nella misura in cui il Paese di
localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della
stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini
della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale
perdita non e' compensata da componenti positive di reddito che sono
imponibili in base alle leggi di tale Paese e del Paese di
localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante
conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al
riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del primo periodo
e fino a concorrenza della medesima concorre esclusivamente alla
formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.