ART. 326
Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entita'
trasparente
(articolo 26 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di
un'impresa che e' una entita' trasparente e' ridotto in misura
corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari
non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente ovvero
indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente trasparenti
a eccezione delle ipotesi in cui:
a) l'entita' trasparente e' la controllante capogruppo;
o
b) l'entita' trasparente e' detenuta direttamente, ovvero
indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente trasparenti,
dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a).
2. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di
un'impresa che e' una entita' trasparente e' ridotto in misura
corrispondente alla porzione dello stesso che e' imputata ad altre
imprese.
3. Se una entita' trasparente esercita, in tutto o in parte,
un'attivita' d'impresa attraverso una stabile organizzazione,
l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che
residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 e'
imputato alla stabile organizzazione in conformita' a quanto previsto
nell'articolo 325.
4. Se una entita' fiscalmente trasparente non e' la controllante
capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di
esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni
riportate ai commi 1 e 3 e' allocato alle sue imprese proprietarie in
proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute
riparametrate a unita' per tenere conto della porzione dell'utile o
della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in
base alle disposizioni riportate al comma 1.
5. Se un'entita' trasparente e' una entita' fiscalmente trasparente
che si qualifica come controllante capogruppo ovvero e' una entita'
ibrida inversa, a essa e' allocato l'importo del suo utile o perdita
contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni riportate ai commi 1 e 3.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano
separatamente in relazione a ogni partecipazione detenuta in una
entita' trasparente.