Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi
ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti
agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28
luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la
consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.