(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 4)
                               Art. 4 
                      (Conservazione e tutela) 
 
 
   1. Gli archivisti si impegnano a: 
   a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal  fine,  operano  in  conformita'  con  i  principi,  i  criteri
metodologici e le pratiche della professione  generalmente  condivisi
ed accettati, curando anche l'aggiornamento  sistematico  e  continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche; 
   b)  tutelare  l'integrita'  degli  archivi  e  l'autenticita'  dei
documenti, anche elettronici e multimediali,  di  cui  promuovono  la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti  a  rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; 
   c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni  dei  documenti
agli  originali  ed  evitare  ogni  azione  diretta   a   manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati; 
   d) assicurare il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675  e  dal  d.P.R.  28
luglio 1999,  n.  318  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
sviluppando  misure  idonee  a  prevenire  l'eventuale   distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e  adottando,  in
presenza  di  specifici  rischi,   particolari   cautele   quali   la
consultazione in copia di alcuni documenti e la  conservazione  degli
originali in cassaforte o armadi blindati.