(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 5)
                               Art. 5 
                     (Comunicazione e fruizione) 
 
 
  1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da  assicurare
il principio della libera fruibilita' delle fonti. 
  2. L'archivista promuove il piu'  largo  accesso  agli  archivi  e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce  l'attivita'
di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti. 
  3. L'archivista  informa  il  ricercatore  sui  documenti  estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione. 
  4. In caso di rilevazione sistematica dei  dati  realizzata  da  un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire banche dati di intere serie  archivistiche,  la  struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione  per  concordare  le
modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per  quanto
riguarda  il  rapporto  tra  il  titolare,  il  responsabile  e   gli
incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.