(CODICE CIVILE-art. 484)
                              Art. 484. 
 
             (Accettazione col beneficio d'inventario). 
 
  L'accettazione  col   beneficio   d'inventario   si   fa   mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della  pretura
del mandamento in cui si e' aperta la  successione,  e  inserita  nel
registro delle successioni conservato nella stessa pretura. 
 
  Entro  un  mese  dall'inserzione,  la  dichiarazione  deve   essere
trascritta, a cura del cancelliere,  presso  l'ufficio  dei  registri
immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione. 
 
  La dichiarazione deve essere preceduta o  seguita  dall'inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. 
 
  Se l'inventario e' fatto prima della  dichiarazione,  nel  registro
deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto. 
 
  Se  l'inventario  e'  fatto  dopo  la  dichiarazione,   l'ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire
nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.