(CODICE CIVILE-art. 485)
                              Art. 485. 
 
        (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di beni). 
 
  Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso
di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi  dal  giorno
dell'apertura  della  successione  o  della  notizia  della  devoluta
eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in
grado di completarlo, puo' ottenere dal pretore del luogo in  cui  si
e' aperta la successione una proroga che,  salvo  gravi  circostanze,
non deve eccedere i tre mesi. 
 
  Trascorso tale termine senza che l'inventario sia  stato  compiuto,
il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice. 
 
  Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia  ancora  fatto  la
dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta  giorni
da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare  se
accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine  senza  che
abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.