Art. 485. (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di beni). Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal pretore del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.