(CODICE CIVILE-art. 487)
                              Art. 487. 
 
      (Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni). 
 
  Il  chiamato  all'eredita',  che  non  e'  nel  possesso  di   beni
ereditari, puo' fare la  dichiarazione  di  accettare  col  beneficio
d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto. 
 
  Quando ha fatto la dichiarazione, deve  compiere  l'inventario  nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la  proroga  accordata
dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art.  485;  in  mancanza,  e'
considerato erede puro e semplice. 
 
  Quando  ha  fatto  l'inventario  non  preceduto  da   dichiarazione
d'accettazione,  questa  deve  essere  fatta  nei   quaranta   giorni
successivi al compimento dell'inventario; in  mancanza,  il  chiamato
perde il diritto di accettare l'eredita'.