(CODICE CIVILE-art. 488)
                              Art. 488. 
 
(Dichiarazione   in   caso   di   termine   fissato    dall'autorita'
                            giudiziaria). 
 
  Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari,
qualora gli sia stato assegnato un termine  a  norma  dell'art.  481,
deve, entro detto termine, compiere  anche  l'inventario;  se  fa  la
dichiarazione  e  non  l'inventario,  e'  considerato  erede  puro  e
semplice. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.