(CODICE CIVILE-art. 489)
                              Art. 489. 
 
                             (Incapaci). 
 
  I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti
dal beneficio d'inventario, se non al compimento  di  un  anno  dalla
maggiore  eta'  o  dal   cessare   dello   stato   d'interdizione   o
d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano  conformati
alle norme della presente sezione.