(CODICE CIVILE-art. 490)
                              Art. 490. 
 
                (Effetti del beneficio d'inventario). 
 
  L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede. 
 
  Conseguentemente: 
    1) l'erede conserva verso l'eredita' tutti i diritti e tutti  gli
obblighi che aveva verso  il  defunto,  tranne  quelli  che  si  sono
estinti per effetto della morte; 
    2) l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e  dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 
    3) i creditori dell'eredita' e i legatari  hanno  preferenza  sul
patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.  Essi  pero'
non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le
disposizioni  del  capo  seguente,  se  vogliono  conservare   questa
preferenza  anche  nel  caso  che  l'erede   decada   dal   beneficio
d'inventario o vi rinunzi.