(CODICE CIVILE-art. 492)
                              Art. 492. 
 
                             (Garanzia). 
 
  Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve
dare  idonea  garanzia  per  il  valore  dei  beni  mobili   compresi
nell'inventario, per i frutti degli immobili  e  per  il  prezzo  dei
medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.