(CODICE CIVILE-art. 493)
                              Art. 493. 
 
       (Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione). 
 
  L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone  a
pegno o ipoteca beni ereditari, o  transige  relativamente  a  questi
beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza  osservare  le  forme
prescritte dal codice di procedura civile. 
 
  Per i beni mobili  l'autorizzazione  non  e'  necessaria  trascorsi
cinque  anni  dalla  dichiarazione   di   accettare   con   beneficio
d'inventario.