Art. 493.
(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a
pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi
beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme
prescritte dal codice di procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio
d'inventario.