(CODICE CIVILE-art. 495)
                              Art. 495. 
 
                (Pagamento dei creditori e legatari). 
 
  Trascorso un mese  dalla  trascrizione  prevista  nell'art.  484  o
dall'annotazione disposta nello  stesso  articolo  per  il  caso  che
l'inventario  sia  posteriore  alla  dichiarazione,  l'erede,  quando
creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende  promuovere
la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i  legatari
a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorita'. 
 
  Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno
soltanto diritto di regresso contro i  legatari,  ancorche'  di  cosa
determinata appartenente al testatore,  nei  limiti  del  valore  del
legato. 
 
  Tale diritto si  prescrive  in  tre  anni  dal  giorno  dell'ultimo
pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.