(CODICE CIVILE-art. 498)
                              Art. 498. 
 
        (Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione). 
 
  Qualora entro il termine  indicato  nell'art.  495  gli  sia  stata
notificata opposizione da parte di creditori o di  legatari,  l'erede
non puo' eseguire pagamenti, ma  deve  provvedere  alla  liquidazione
dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari. 
 
  A  tal  fine  egli,  non  oltre   un   mese   dalla   notificazione
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio  del  luogo  dell'aperta
successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un
termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni  trenta,
le dichiarazioni di credito. 
 
  L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei
quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio
degli annunzi legali della provincia.