(CODICE CIVILE-art. 499)
                              Art. 499. 
 
                    (Procedura di liquidazione). 
 
  Scaduto  il  termine  entro  il   quale   devono   presentarsi   le
dichiarazioni di credito,  l'erede  provvede,  con  l'assistenza  del
notaio, a liquidare le  attivita'  ereditarie  facendosi  autorizzare
alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione  ha  per  oggetto  beni
sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e
le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non
depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non  provveda  al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto
dal comma seguente. 
 
  L'erede forma, sempre con l'assistenza  del  notaio,  lo  stato  di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi  diritti
di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i  creditori  non
aventi diritto a  prelazione  l'attivo  ereditario  e'  ripartito  in
proporzione dei rispettivi crediti. 
 
  Qualora, per soddisfare i  creditori,  sia  necessario  comprendere
nella liquidazione anche l'oggetto di  un  legato  di  specie,  sulla
somma che residua dopo il pagamento dei  creditori  il  legatario  di
specie e' preferito agli altri legatari.