(CODICE CIVILE-art. 500)
                              Art. 500. 
 
                   (Termine per la liquidazione). 
 
  L'autorita' giudiziaria, su  istanza  di  alcuno  dei  creditori  o
legatari, puo'  assegnare  un  termine  all'erede  per  liquidare  le
attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.