(CODICE CIVILE-art. 501)
                              Art. 501. 
 
                              (Reclami) 
 
  Compiuto lo stato di graduazione,  il  notaio  ne  da'  avviso  con
raccomandata ai creditori e legatari di cui e' noto il domicilio o la
residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto  dello  stato
nel foglio degli annunzi  legali  della  provincia.  Trascorsi  senza
reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di
graduazione diviene definitivo.