(CODICE CIVILE-art. 502)
                              Art. 502. 
 
              (Pagamento dei creditori e dei legatari). 
 
  Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in  giudicato
la sentenza che pronunzia sui  reclami,  l'erede  deve  soddisfare  i
creditori e i legatari in conformita' dello  stato  medesimo.  Questo
costituisce titolo esecutivo contro l'erede. 
 
  La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento
dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. 
 
  I creditori e i legatari che non si sono  presentati  hanno  azione
contro l'erede solo nei  limiti  della  somma  che  residua  dopo  il
pagamento dei creditori e  dei  legatari  collocati  nello  stato  di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui
lo stato e' divenuto definitivo o e' passata in giudicato la sentenza
che  ha  pronunziato  sui  reclami,  salvo   che   il   credito   sia
anteriormente prescritto.