(CODICE CIVILE-art. 503)
                              Art. 503. 
 
                 (Liquidazione promossa dall'erede). 
 
  Anche quando non vi e' opposizione  di  creditori  o  di  legatari,
l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione  prevista  dagli
articoli precedenti. 
 
  Il  pagamento  fatto  a  creditori  privilegiati  o  ipotecari  non
impedisce all'erede di valersi di questa procedura.