(CODICE CIVILE-art. 504)
                              Art. 504. 
 
                (Liquidazione nel caso di piu' eredi) 
 
  Se vi sono piu' eredi con  beneficio  d'inventario,  ciascuno  puo'
promuovere la  liquidazione;  ma  deve  convocare  i  propri  coeredi
davanti al  notaio  nel  termine  che  questi  ha  stabilito  per  la
dichiarazione dei crediti. I  coeredi  che  non  si  presentano  sono
rappresentati nella liquidazione dal notaio.