(CODICE CIVILE-art. 505)
                              Art. 505. 
 
                     (Decadenza dal beneficio). 
 
  L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite
dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di  graduazione
nel  termine  stabilito   dall'art.   500,   decade   dal   beneficio
d'inventario. 
 
  Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che,  nel  caso
previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di  presentare  le
dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita  la
procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli  e'  stato
prefisso a norma dell'art. 500. 
 
  La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore
di creditori privilegiati o ipotecari. 
 
  In ogni caso la decadenza dal beneficio  d'inventario  puo'  essere
fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.