(CODICE CIVILE-art. 506)
                              Art. 506. 
 
                      (Procedure individuali). 
 
  Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498,
non  possono  essere  promosse  procedure  esecutive  a  istanza  dei
creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma  la
parte  di  prezzo  che  residua  dopo  il  pagamento  dei   creditori
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base  allo  stato
di graduazione previsto dall'art. 499. 
 
  I  crediti  a  termine  diventano  esigibili.  Resta  tuttavia   il
beneficio del termine, quando il credito e' munito di garanzia  reale
su beni la cui alienazione non si  renda  necessaria  ai  fini  della
liquidazione, e  la  garanzia  stessa  e'  idonea  ad  assicurare  il
soddisfacimento integrale del credito. 
 
  Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori  previsto  dal
terzo comma dell'art. 498 e' sospeso il  decorso  degl'interessi  dei
crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la
liquidazione,  al  collocamento  degli  interessi   sugli   eventuali
residui.