(CODICE CIVILE-art. 507)
                              Art. 507. 
 
           (Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari). 
 
  L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun
atto di liquidazione, puo' rilasciare tutti i beni ereditari a favore
dei creditori e dei legatari. 
 
  A tal fine l'erede deve, nelle forme  indicate  dall'articolo  498,
dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio
o la residenza; deve  iscrivere  la  dichiarazione  di  rilascio  nel
registro delle successioni, annotarla in  margine  alla  trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli
uffici dei registri immobiliari dei luoghi  in  cui  si  trovano  gli
immobili ereditari e presso gli uffici dove sono  registrati  i  beni
mobili. 
 
  Dal momento in cui e' trascritta la dichiarazione di rilascio,  gli
atti di disposizione dei  beni  ereditari  compiuti  dall'erede  sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. 
 
  L'erede deve consegnare i beni  al  curatore  nominato  secondo  le
norme  dell'articolo  seguente.  Eseguita  la  consegna,  egli  resta
liberato da ogni responsabilita' per i debiti ereditari.