(CODICE CIVILE-art. 508)
                              Art. 508. 
 
                       (Nomina del curatore). 
 
  Trascritta la dichiarazione  di  rilascio,  il  pretore  del  luogo
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori
o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore,  perche'  provveda
alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. 
 
  Il decreto di nomina del curatore e' iscritto  nel  registro  delle
successioni. 
 
  Le attivita' che  residuano,  pagate  le  spese  della  curatela  e
soddisfatti i  creditori  e  i  legatari  collocati  nello  stato  di
graduazione, spettano  all'erede,  salva  l'azione  dei  creditori  e
legatari, che non si sono  presentati,  nei  limiti  determinati  dal
terzo comma dell'art. 502.