Art. 508. (Nomina del curatore). Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni. Le attivita' che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.