(CODICE CIVILE-art. 510)
                              Art. 510. 
 
       (Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati). 
 
  L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati
giova a tutti gli altri, anche se  l'inventario  e'  compiuto  da  un
chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.