(Protocollo-art. 195)
                              Art. 195 
 
  1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato,  invia
al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio  di
quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. 
  La composizione del Comitato deve tener conto della  necessita'  di
assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse  categorie  della
vita economica e sociale. 
  2. Il Consiglio consulta la  Commissione.  Esso  puo'  chiedere  il
parere  delle  organizzazioni  europee  rappresentative  dei  diversi
settori  economici  e   sociali   interessati   all'attivita'   della
Comunita'.